Decreto Rilancio e startup innovative: la Circolare del MISE ha chiarito come funziona la proroga del regime. Vale sole per quelle già iscritte a maggio scorso alla sezione speciale del registro imprese. Novità e chiarimenti anche in materia di detrazione fiscale.
Il Decreto Legge 19 Maggio 2020 n. 34 – c.d. Decreto Rilancio – convertito in Legge 17 Luglio 2020 n. 17 ha stabilito all’art. 38 misure di rafforzamento dell’ecosistema startup.
Alcune delle disposizioni contenute in questo articolo hanno sollevato dubbi interpretativi, interessando il dibattito di questi mesi e per i quali gli addetti al settore hanno a lungo discusso a mezzo di carteggi tra le Camere di Commercio e il Ministero dello Sviluppo Economico.
In particolare sono stati due i dubbi principali: uno relativo all’efficacia – immediata o meno – agevolazione per gli investimenti e l’altro relativo alla permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese.
Ma andiamo con ordine.
DECRETO RILANCIO STARTUP INNOVATIVE: LA DETRAZIONE FISCALE
Il Decreto Rilancio tratta le startup innovative all’articolo 38, comma 7. Ha disposto l’innalzamento della percentuale di detrazione fiscale per gli investimenti in startup dal 30% al 50%.
Tale norma dà, quindi, all’investitore un incentivo notevole, ma non era chiaro se il potenziamento dell’agevolazione sugli investimenti fosse già operativo, oppure se – come spesso accade – bisognasse attendere il decreto attuativo.
Il beneficio consiste in una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, pari al 50% della somma investita nel capitale sociale di una o più startup innovative direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio.
Il beneficio scatta sulle somme investite e a condizione che l’investimento sia mantenuto per almeno tre anni. In caso contrario, e quindi di vendita delle quote prima di questo termine, si perde l’agevolazione e si deve restituire quanto già eventualmente detratto.
Il dubbio è stato poi chiarito ed è stato accertato che quanto previsto dal Dl Rilancio relativamente all’agevolazione in oggetto si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, per cui è già applicabile ed il testo della norma non prevede ulteriori passaggi attuativi.
STARTUP INNOVATIVE: IL REGISTRO DELLE IMPRESE
Altra storia e altro dubbio hanno riguardato invece l’articolo 38, comma 5 del decreto oggetto di analisi, sui requisiti per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese.
Come tutti sappiamo il Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, noto anche come “Decreto Crescita 2.0”, convertito con modifiche nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha introdotto in Italia la speciale disciplina delle startup innovative.
In particolare l’art. 25, comma 2, definisce la startup innovativa come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
Indica anche che, per poter essere definita startup innovativa e, quindi, accedere alla disciplina agevolativa prevista, la startup debba avere alcuni requisiti ben precisi, fra i quali l’oggetto sociale – esclusivo o prevalente – riguardante lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e debba essere iscritta in una apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.
DECRETO RILANCIO STARTUP INNOVATIVE: IL REGIME AGEVOLATO
In presenza dei presupposti sopra richiamati la startup innovativa può beneficiare di una serie di vantaggi per una durata limitata nel tempo – cinque anni, ovvero 60 mesi – dalla data di costituzione fino alla fine di questo periodo (c.d. periodo di startup) e che vanno dal diritto societario, al diritto del lavoro e alle procedure concorsuali, dai profili tributari a quelli finanziari.
Il regime agevolato cessa:
- alla scadenza dei 5 anni del periodo di start-up;
- in caso di perdita di anche soltanto uno dei requisiti per essere start-up prima della scadenza del 5 anni del periodo di start-up;
- in caso di omesso deposito al registro delle imprese dell’autocertificazione annuale richiesta dalla legge.
Entro 60 giorni dal realizzarsi di una di queste cause, la società viene cancellata d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle Imprese.
DECRETO RILANCIO STARTUP INNOVATIVE: I DUBBI
Ora, nel Decreto Legge 19 Maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), l’art. 38, comma 5 recita: “Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca del medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente”.
Questa norma ha contribuito a creare un acceso dibattito interpretativo circa il prolungamento dei 12 mesi del termine di permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese delle startup.
Cioè se esso fosse applicabile a tutte le imprese innovative, anche per quelle costituite dopo la data del 19 maggio 2020 e se questo prolungamento fosse da ritenersi definitivo o avente solo natura eccezionale e temporale.
LA CHIAVE INTERPRETATIVA
Secondo alcuni la motivazione che avrebbe indotto il Governo a emanare il Decreto Rilancio è eccezionale, dettata cioè da una situazione di eccezionalità, gravità ed emergenzialità del quadro economico a causa della pandemia e del lockdown, e pertanto con quella manovra il legislatore avrebbe inteso tamponare la situazione, cercando – tra le altre misure di sostegno – anche di agevolare l’ecosistema delle startup ed evitare che queste fossero investite dalle conseguenze economiche negative dovute alla pandemia da Covid-19.
Anche la parola “proroga” usata nella norma, farebbe intendere che essa sia una norma eccezionale e che, quindi, svolga i suoi effetti solo in relazione all’emergenza pandemica e dunque la disposizione contenuta nella norma non sarebbe da considerarsi definitiva.
Seguendo questa chiave interpretativa si arriva ad affermare che la proroga del termine sia eccezionale e, quindi, applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese alla data del 19 maggio 2020 – ovvero startup già iscritte e scadute e startup già iscritte e non ancora scadute – per le quali pertanto sarebbe consentito un termine di permanenza eccezionale di altri 12 (dodici) mesi nella sezione speciale, oppure considerare la disposizione de qua un dilatamento del termine di permanenza nella sezione speciale a regime.
Secondo altra parte del dibattito, il focus non starebbe sul fatto se essa sia una norma dettata o meno da una situazione di eccezionalità ma piuttosto sulla ratio della norma stessa. Cioè sul fatto che detta norma si propone di ridurre l’impatto negativo dell’epidemia su tutto il settore delle startup.
È su questa ratio che – secondo questa teoria – ci si dovrebbe soffermare ed è a questa che si dovrebbe far riferimento. In questa logica, tutte le startup dovrebbero poter fruire di tale proroga.
LA CIRCOLARE DEL MISE
Il Ministero dello Sviluppo Economico – MISE, con circolare n. 3724/C del 19 giugno 2020 Prot. n. 147301 diretta a tutte le Camere di Commercio è intervenuto nel dibattito e ha finalmente fornito una risposta univoca, chiarendo che l’ampliamento del periodo di permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese dettato dal Decreto Rilancio deve essere limitato al solo periodo di crisi epidemica che, secondo il nostro legislatore, ha costituito una enorme negatività insuperabile per tutto il settore dell’economia.
Con la conseguenza che solo le startup innovative regolarmente iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese alla data del 19 maggio 2020 rientrano nel regime di dilatazione del termine di settantadue mesi.
La proroga del regime di startup vale quindi soltanto per le società che a maggio scorso risultavano ancora iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese.
Per tutte le altre startup non c’è alcuna proroga di ulteriori 12 (dodici) mesi e, quindi, il termine dell’iscrizione rimane sempre di cinque anni dalla data di costituzione.
L’INTERPRETAZIONE DEFINITIVA
In conclusione, considerato che la “previsione è stata resa necessaria per l’impatto negativo dell’epidemia per il 2020 su tutto il settore delle startup”, secondo il Ministero la norma è applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale del registro delle Imprese alla data del 19 maggio 2020.
Questo significa che la norma vale solo per quelle startup che in tale data non abbiano perduto il requisito temporale rappresentato dal decorso del termine di 60 mesi dalla loro costituzione così come richiesto dall’art. 25 del D.L. n. 179/2012 – per le quali pertanto sarebbe consentito un termine di permanenza eccezionale di altri 12 mesi in sezione speciale.
ULTERIORI CHIARIMENTI
Inoltre il MISE con circolare n. 3724/C del 19 Giugno 2020 Prot. n. 147301 ha affermato che “la startup risultante iscritta nella sezione speciale alla data del 19 Maggio 2020 continuerà a usufruire dei generali benefici fiscali e tributari e beneficiare, quindi, dell’esenzione dal pagamento dei diritto annuale e dei diritti di cui al citato art. 18 Legge 580/93, fino al sessantesimo mese dalla sua costituzione, decorso il quale sarà obbligata al pagamento degli stessi anche continuando, eccezionalmente, a essere iscritta per ulteriori 12 mesi nella suddetta sezione speciale”.
In ultimo, a chiarimento definitivo di questa vicenda interpretativa, è da segnalare che – come è giusto che sia – la permanenza eccezionale di ulteriori 12 mesi nel Registro delle Imprese secondo i criteri sopra indicati comporta che i termini per accedere a incentivi pubblici o quelli per la relativa decadenza sono anch’essi prorogati di 12 mesi.