Equity crowdfunding: l’Unione Europea ha varato nel 2020 il Regolamento relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 ottobre 2020, prende il nome di Regolamento 2020/1503. Tutte le piattaforme di crowdfunding hanno tempo di adeguarsi entro il 20 novembre 2023. Fino a quel momento rimane in vigore l’attuale regolamentazione nazionale CONSOB.
L’equity crowdfunding è diventato uno strumento potente e frequente di finanziamento per le startup. Questo ha portato i vari Paesi membri della Comunità Europea a dotarsi di regole nazionali, che spesso pero configgono tra loro e richiedono processi di armonizzazione complessi e costosi.
Che di fatto impediscono un mercato europeo di piattaforme crowdfunding.
Lo scopo di queste norme comuni europee è di eliminare le barriere che impediscono alle piattaforme di operare a livello transnazionale, attraverso l’armonizzazione dei requisiti minimi applicabili alle diverse piattaforme quando queste operano sul mercato nazionale e negli altri paesi.
Il quadro operativo introdotto dal Regolamento 2020/1503 per le piattaforme di equity è valido anche per le operazioni di social lending crowdfunding, limitato ai prestiti verso le imprese e a quei soggetti che raccolgono denaro per scopi imprenditoriali.
Il Regolamento 202/1503 non si applica ai servizi di crowdfunding forniti a titolari di progetti che siano consumatori e alle offerte superiori a un importo di 5 milioni di euro calcolato su un periodo di 12 mesi (contro gli 8 milioni previsti dal regolamento Consob).
EQUITY CROWDFUNDING: CHE COS’È
Lo scopo delle piattaforme di crowdfunding è di facilitare il finanziamento di un progetto di startup attraverso la raccolta di capitali da un gran numero di persone, che contribuiscono singolarmente con importi relativamente limitati. La potenza del crowdfunding risiede quindi nella possibilità di accedere, attraverso una piattaforma su internet, al grande pubblico, a un numero potenzialmente illimitato di investitori.
Il crowdfunding realizza o facilita l’abbinamento tra potenziali investitori e imprese innovative che cercano finanziamenti. Viene da sé che più è grande la platea degli investitori, maggiore è la possibilità di incontrare il giusto finanziatore.
Il crowdfunding non è solo fonte di denaro. Rappresenta anche un efficace metro per validare la bontà di una idea imprenditoriale. Permette infatti agli investitori di entrare in contatto con un gran numero di persone qualificate, in grado di fornire un valido feedback e, contemporaneamente, un volano per il marketing praticamente gratuito.
L’evidente duplice importanza dell’equity crowdfunding come sistema di finanziamento per le startup, e in particolare per quelle innovative, portò diverse realtà europee a dotarsi di strumenti di controllo e regolamentazione nazionali in maniera autonoma e spontanea. L’Italia ad esempio cominciò a dotarsi di norme che regolamentassero l’accesso a piattaforme di equity crowdfunding da parte delle startup già nel 2015 (D. L. 3/2015, convertito nella L. 33/2015), quando venne data la possibilità di farlo a quelle innovative.
PERCHÉ IL REGIME UNICO EUROPEO È NECESSARIO ALLO SVILUPPO DELL’EQUITY CROWDFUNDING
Questi sistemi di norme sono pensati e adeguati alle caratteristiche e alle necessità del mercato interno, ed emanati spesso in momenti differenti, in risposta a differenti esigenze pratiche. Possono quindi essere in contrasto tra loro, principalmente in merito a:
- condizioni di funzionamento delle piattaforme
- ambiti di applicazione
- requisiti autorizzativi.
Queste differenze normative e procedurali rappresentano il principale ostacolo a che il fenomeno del crowdfunding passi dall’essere un fenomeno eminentemente nazionale, come è adesso, a una realtà internazionale.
La necessità attuale di armonizzare le norme tra Paesi diversi comporta infatti costi legali per gli investitori al dettaglio che li scoraggia da investire in mercati esteri. E le stesse piattaforme non sono motivate a operare su mercati esteri, con regole differenti, che richiedono differenti procedure aziendali rispetto a quelle applicate per il mercato interno.
Il Regolamento Europeo è necessario perché vuole rimuove le barriere normative nazionali, creando un vero e proprio “passaporto europeo” che permetta di operare in tutti gli Stati membri di interesse.
Per fare ciò il Regolamento 2020/1503 prevede che i servizi di equity crowdfunding possono essere forniti solo da persone giuridiche stabilite dall’Unione Europea. E da essa autorizzate come fornitori.
COSA PREVEDE IL REGOLAMENTO 2020/1503
Il Regolamento 2020/1503 vuole armonizzare le diverse normative locali focalizzandosi su questi concetti:
- il sistemi di autorizzazione;
- il sistema di vigilanza e controllo;
- i requisiti dei fornitori;
- i conflitti di interessi
Per quanto riguarda il processo autorizzativo, stabilisce che ogni Paese membro ne sia internamente responsabile. I fornitori possono operare sul territorio comunitario, ma dovranno essere comunque autorizzati dal proprio paese.
Questo avviene entro tre mesi dalla presentazione della domanda completa alla autorità competente. La valutazione tiene conto dei seguenti parametri:
- natura
- portata
- complessità
dei servizi offerti dal candidato fornitore.
Una volta superata la fase di valutazione, l’autorità competente nazionale trasmette all’ESMA (l’European Securities and Markets Authotitiy, l’ente deputato alla vigilanza e al coordinamento tra gli stati membri) i fornitori autorizzati.
Anche il processo di vigilanza viene assicurato dalle autorità competenti cha hanno rilasciato l’autorizzazione a operare. Queste hanno quindi l’obbligo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento da parte dei fornitori attraverso eventuali ispezioni di verifica.
Il Regolamento 2020/1503 prevede che i fornitori agiscano in maniera onesta, equa e professionale, nell’interesse dei loro clienti.
A questo scopo, l’organo di gestione ha previsto e sorveglia l’applicazione di politiche e procedure adeguate a garantire una gestione prudente e efficace del servizio. In particolare, il fornitore deve:
- garantire una reale separazione delle funzioni;
- assicurare la continuità operativa;
- prevenire attivamente il conflitto di interessi.
L’organo di gestione verifica anche i rischi connessi ai prestiti intermediati. Per questo motivo controlla i requisiti minimi in materia per i candidati fornitori. Nello specifico, che il titolare del progetto :
- non abbia precedenti penali relativi a violazioni delle norme nazionali nei settori del diritto commerciale, fallimentare, della normativa dei servizi finanziari, antiriciclaggio e antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale.
- non sia stabilito in una giurisdizione riconosciuta come non cooperativa ai sensi delle direttive comunitarie in materia.
Infine, il Regolamento 2020/1503 richiede uno stretto controllo per prevenire eventuali conflitti di interessi. In particolare i fornitori di servizi di crowdfunding:
- non possono partecipare ad alcuna campagna di raccolta fondi sulla propria piattaforma;
- non possono accattare come titolari di progetti i partecipanti alla stessa società che detengano una quota superiore al 20%, del capitale azionario o del diritto di voto.
IL PERIODO DI RIFLESSIONE PRECONTRATTUALE
Per prima cosa occorre distinguere tra investitori cosiddetti sofisticati e investitori non sofisticati.
I primi sono di due tipi principalmente:
- possono essere persone giuridiche
- che hanno fondi in proprio per almeno 100 mila euro
- o un fatturato netto pari ad almeno 2 milioni
- o un attivo in bilancio pari ad almeno 1 milione di euro.
- possono essere persone fisiche
- che hanno un reddito lordo personale di almeno 60 mila euro
- o un portafoglio di strumenti finanziari di un valore superiore a 100 mila euro.
Gli investitori non sofisticati sono invece persone che non hanno particolari nozioni o conoscenze in materia, che non investono somme superiori a 1.000 euro (o il 5% del proprio patrimonio netto). A meno che non abbiano effettuato un test, accettando il rischio sostenuto.
Il Regolamento 2020/1503 ha introdotto per questi ultimi, gli investitori non sofisticati, un periodo di riflessione precontrattuale di 4 giorni.
Questo implica che l’UE ha sostanzialmente rafforzato l’attuale valutazione di “appropriatezza finanziaria” per quegli investitori non sofisticati che desiderano investire somme maggiori rispetto a quelle previste, rendendola più approfondita rispetto alla situazione in essere.
LA SCHEDA DELLE INFORMAZIONI
Uno strumento fondamentale che il Regolamento 2020/1503 riprende e modifica è la scheda delle informazioni dell’investimento, o Key Investment Information Sheet (KIIS).
Viene fornita dalle piattaforme di crowdfunding ai loro clienti investitori e deve contenere tutte le informazioni necessarie al cliente per fare una scelta informata e consapevole, invogliando, al tempo stesso, l’investimento.
Il Regolamento 2020/1503 ne ha definito contenuti e lunghezza, rendendola sostanzialmente obbligatoria e vincolante in termini di forma e sostanza.
SANZIONI E ALTRE MISURE
L’azione di controllo e sanzione è affidata al diritto nazionale dei singoli Paesi membri, che sono quindi autonomi nel comminare e individuare le sanzioni amministrative (o penali, se previste dal Codice della singola nazione), come anche nel definire ulteriori sanzioni o misure pecuniarie.
Questo articolo è contenuto nel volume “Equity crowdfunding: la strategia perfetta. Consigli pratici per una campagna di successo” edito da Franco Angeli nel 2023. Oltre a parlare della normativa comunitaria definita dal Regolamento 2020/1503, ho contribuito al volume per quanto riguarda la definizione di startup innovativa e dell’ecosistema dell’innovazione che la circonda. In particolare, ho esplicitato il quadro normativo che definisce le startup innovative in Italia, ne ho illustrato nel dettaglio l’atto costitutivo e ho trattato il delicato tema dei patti parasociali.
Il volume, a cura di Salvatore Viola, raccoglie -oltre al mio- i contributi di diversi professionisti e attori del settore e si rivolge a startup e PMI che si apprestano a preparare una campagna di equity crowdfunding, con indicazioni pratiche frutto della decennale esperienza accumulata sul campo dal suo curatore e dai diversi professionisti con cui ho avuto il piacere di lavorare e interfacciarmi.
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