L’emergenza Coronavirus ha obbligato a ripensare alle forme di lavoro agile e a distanza. Ecco un quadro di riferimento normativo, necessario per comprendere come destreggiarsi in questo periodo
Lo smart working o lavoro agile è una forma di lavoro cha ha il suo più importante punto di riferimento normativo nella legge quadro nel 2017, la n. 81 del 22 maggio. Si è trattato di una legge molto attesa che ha seguito l’evoluzione che il mondo del lavoro stava già seguendo da tempo.
Oltre a fornire una cornice di riferimento chiara su come strutturare gli accordi bilaterali tra i dipendenti e l’azienda e alcuni principi essenziali per la sua corretta attivazione, introduce sostanzialmente una concezione nuova del lavoro subordinato, dove i vincoli spaziali e temporali non contano, ma è importante solo il raggiungimento di specifici obiettivi, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che permettono connessioni agili e veloci.
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
- Legge n. 81 del 22 maggio 2017
- Modalità di esecuzione della prestazione
- Modalità di attuazione
- Parità di trattamento
1. Legge n. 81 del 22 maggio 2017
La legge n. 81 – anche detta Legge sul Lavoro Agile – definisce il lavoro agile come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, avviata da un accordo tra le parti, priva di precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro e caratterizzata dall’utilizzo di strumenti tecnologici.
Intatti il testo definisce lo smart working con una nozione ampia che include tutte le forme di prestazioni rese parzialmente al di fuori di organizzazioni non solo private, ma anche pubbliche, consentendo così di introdurre nuove forme di responsabilità, flessibilità ed efficienza nelle organizzazioni, senza limitarne l’applicazione a professioni o casi specifici.
2. Modalità di esecuzione della prestazione
Il lavoro agile, si colloca nell’alveo del lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato e prevede le seguenti caratteristiche:
- Prestazione lavorativa svolta solo in parte all’interno dei locali aziendali e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- Possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
- Assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali.
3. Modalità di attuazione
L’attivazione del lavoro agile è subordinata alla conclusione di un accordo scritto tra il datore di lavoro e il dipendente per regolare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, le modalità di esercizio del potere direttivo e l’individuazione degli strumenti tecnologici usati dal lavoratore.
4. Parità di trattamento
Infine, la legge 81/2017 prevede che il trattamento economico e normativo applicato al lavoratore agile non possa essere inferiore, a parità di mansioni svolte, a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.
I NUOVI SMART OFFICE
Gli ambienti di lavoro andranno sempre più riprogettati di conseguenza. Negli smart office iniziano a nascere phone booths, concentration rooms e open space con postazioni non assegnate, ma sono ancora rare le aree relax e di socializzazione. Aumenterà l’uso di social network, chat, teleconferenze e tecnologie che consentano di condividere dati e documenti, in una logica di flessibilità e autonomia.
EMERGENZA CORONAVIRUS
Il decreto urgente del 23 febbraio n. 6 e successive modificazioni ha previsto “La sospensione delle attività delle imprese… A esclusione di quelle che possano essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza…”. Questa misura, dunque, ha contribuito nelle ultime settimane ad accelerare l’applicazione dello smart working e a far sì che molte aziende e pubbliche amministrazioni abbiano approntato piani di lavoro agile.