I patti parasociali sono accordi contrattuali stipulati tra due o più soci (fisiche o giuridiche) di una società (ad esempio, una Srl o una Spa) per regolare i loro rapporti reciproci e con la società stessa. Sono strumenti complessi ma molto importanti, che richiedono una attenta valutazione da parte di professionisti legali per garantirne validità ed efficacia.
I patti parasociali sono accordi contrattuali tra due o più soci (persone fisiche o giuridiche) di una società (ad esempio, una SRL oppure una SpA) che disciplinano i loro rapporti reciproci e con la società stessa. Sono uno strumento che i founder hanno a disposizione per stabilizzare l’assetto proprietario o il governo della società.
A livello di natura giuridica i patti parasociali sono contratti multilaterali con comunanza di scopi.
Hanno inoltre un’efficacia puramente obbligatoria e non reale. Significa che il patto produce effetti solo tra i sottoscrittori e non verso terzi cosicché una eventuale rottura del patto può valere solo come colpa contrattuale tra i soggetti sottoscrittori, ma non è opponibile ai terzi.
CONTENUTO E SCOPO
Solitamente vengono redatti con uno scopo preciso: possono servire per consentire ai soci di mantenere il controllo della società e di indirizzarne le scelte strategiche, oppure per tutelare i soci di minoranza da possibili scalate ostili o da decisioni ingiuste da parte della maggioranza. In generale, favoriscono un clima di fiducia e collaborazione tra i soci.
Usualmente contengono:
- Vincoli di voto: ossia un obbligo esplicito per i soci di votare in un certo modo in assemblea (ad esempio per approvare nomine o delibere importanti)
- Patti di non concorrenza: consistente nel divieto per i soci di svolgere attività concorrenti con quelle della società
- Diritti di prelazione: ovvero il privilegio per i soci di acquistare le quote degli altri soci in caso di cessione
- Clausole di drag along e tag along: cioè dei meccanismi che permettono a un socio di trascinare gli altri alla vendita delle proprie quote a un terzo acquirente.
I TIPI PRINCIPALI
Esistono due tipi di patto (o sindacato):
- il sindacato di voto
- il sindacato di blocco
- il sindacato di gestione
Il Sindacato di voto impegna i sottoscrittori del patto a manifestare la volontà di voto in sede di assemblea dei soci o di CDA. Le decisioni di voto possono dover essere prese all’unanimità (in questo caso si parla di sindacato di voto all’unanimità) o a semplice maggioranza dei partecipanti (sindacato di di voto a maggioranza).
In generale, la validità di tali sindacati è a condizione che gli stessi siano a tempo determinato e aventi un oggetto prestabilito (ad esempio il bilancio).
Il Sindacato di blocco è una tipologia di patto che impegna gli aderenti a non cedere le proprie partecipazioni per un periodo di tempo determinato. Tali patti tutelano l’interesse dei soci alla stabilità della compagine sociale, evitando l’entrata in società di nuovi soci non graditi.
In particolare è utile ricordare che gli accordi relativi ad un Sindacato di blocco hanno valore solamente tra i partecipanti e sono irrilevanti versi i terzi e verso la società. Questo significa che una cessione di partecipazioni effettuata da un partecipante al patto in violazione del patto stesso genererà un contenzioso ed un risarcimento del danno da parte dell’inadempiente nei confronti degli altri partecipanti, ma non avrà conseguenze sulla validità della cessione della partecipazione e sui diritti dell’acquirente.
I Sindacati di Blocco possono concretizzarsi nel Patto di Inalienabilità, nel Patto di Prelazione oppure nel Patto di Gradimento.
Abbiamo infine il Sindacato di Gestione. Questo tipo di patto impegna i sottoscrittori a concordare le decisioni in merito alla gestione della società. Sempre i sottoscrittori si impegnano a farle attuare dagli amministratori. Rientrano in questa categoria tutti gli accordi che obbligano a preventive consultazioni prima di ogni decisione in merito alla gestione della società.
ALTRI POSSIBILI PATTI
Accanto alle specifiche ipotesi di patti parasociali contemplate dall’art. 2341 bis C.C. (ovvero i sindacati di voto, di blocco e di controllo/gestione), esistono molteplici pattuizioni che ormai sono diventate di uso comune. Ad esempio le clausole anti-diluizione, le clausole di lock-up, le clausole drag-along e tag-along, le clausole di liquidation preference, di recesso ad nutum, le clausole di attribuzione di diritti di veto, di obbligo di preventiva consultazione, clausole per l’assunzione di piani di stock option e work for equity, divieti di concorrenza, patti di riservatezza e altri ancora. A queste abbiamo dedicato e dedicheremo degli spazi appositi.
La maggior parte di questi patti sono mutuate dal diritto anglosassone. Si è dovuto cercare un “accomodamento” con il nostro ordinamento giuridico. Per questo motivo, in fase di applicazione, possono divenire più o meno aggressive in base proprio ai correttivi che si mettono in azione.
VALIDITÀ DEI PATTI PARASOCIALI
Il nostro ordinamento in generale consente alle parti molta libertà nelle pattuizioni, con un solo limite invalicabile e cioè che i fini perseguiti dai partecipanti al patto parasociale non devono essere contrari all’utilità sociale. Se ciò si realizza, il patto è invalido. Per esempio non sono validi i patti caratterizzati da clausole di riservatezza in quanto in conflitto con le normea della nuova riforma societaria sulla trasparenza degli accordi, che incidano sulla gestione e/o sulla proprietà. Sono invalidi i patti che impegnano i partecipanti a votare in danno alla società e non nel suo interesse. Sono nulli i patti che prevedono efficacia verso i terzi rispetto i solio sottoscrittori del patto di voto, in quanto ciò è in contrasto con il principio che stabilisce che il patto abbia efficacia esclusivamente tra i partecipanti.
Il principio generale vuole che i patti parasociali siano validi se perseguono interessi meritevoli e non contrari agli interessi sociali.
LA DURATA DEGLI ACCORDI
Conformemente a quanto stabilito per le società quotate, l’unico vincolo che il legislatore ha ritenuto opportuno porre all’autonomia privata nella stipulazione dei patti parasociali è quello relativo alla durata degli accordi.
Per le società quotate non possono avere durata superiore a tre anni e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti inoltre sono rinnovabili alla scadenza.
Per le società non quotate i patti parasociali, secondo quanto stabilito nell’articolo 2341-bis, se stipulati a tempo determinato, non possono avere una durata superiore a cinque anni e sono sempre rinnovabili alla scadenza.
PUBBLICITÀ OBBLIGATORIA
Nelle società quotate, i patti parasociali sono soggetti, a norma dell’articolo 122 del D. Lgs. n. 58/1998 ad un regime di trasparenza che si articola in una serie di adempimenti necessari per la validità degli stessi. Devono infatti essere:
- comunicati alla CONSOB entro cinque giorni dalla stipulazione
- pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione
- depositati presso il Registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione.
Per quanto riguarda le società non quotate, le forme di pubblicità dei patti parasociali sono richieste solo per le società per azioni che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio. Questa scelta trova fonte nella precisa esigenza di tutelare i risparmiatori e gli azionisti di minoranza. Nelle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio come le startup i patti parasociali devono:
- essere comunicati alla società
- essere dichiarati in apertura di ogni assemblea
- la dichiarazione relativa ai patti parasociali inoltre deve essere trascritta nel verbale assembleare
- il verbale contenente la trascrizione deve essere depositato presso l’ufficio del Registro delle imprese.
La foto di copertina è di Pixabay mentre quella interna di Foto di Savvas Stavrinos