Il closing è il momento della conclusione di un’operazione di investimento. Generalmente viene identificato con l’effettivo trasferimento dal venditore al compratore della titolarità delle azioni, delle quote o dell’azienda e il conseguente versamento del prezzo di acquisto da parte dell’investitore.
CLOSING: UN PO’ DI STORIA
L’uso del termine inizia negli Stati Uniti nel mercato immobiliare. Il Blacks Law Dictionary, il testo legale statunitense di riferimento, pubblicato per la prima volta nel 1891, ricollega il termine unicamente alla compravendita di case. Il passaggio dal settore immobiliare a quello delle merge&acquisition è stato immediato. La disciplina vigente in quel settore garantiva anche in campo immateriale come il passaggio di quote che il compratore ricevesse un “good and marketable title” e che fosse assicurata la certezza dei diritti di proprietà sulle shares (quote) oggetto del trasferimento o sull’oggetto stesso.
LE CLAUSOLE
Non sempre il momento della firma del contratto (signing) ed il closing coincidono a causa della complessità delle operazioni necessarie al passaggio effettivo delle quote. Questo comporta la necessità di poter modificare l’accordo siglato in relazione a determinati aspetti, come ad esempio il prezzo pattuito o le garanzie da portare.
Esistono sostanzialmente due tipologia di clausole principali:
- clausole per l’aggiustamento del prezzo: il prezzo è determinato in base agli scostamenti di valore degli elementi economico-finanziari rilevati alla data del closing rispetto al loro valore alla data di due diligence
- clausole “Locked box”: il prezzo viene determinato al momento della conclusione del contratto che non potrà, quindi, più essere modificato al momento del closing.
CLOSING ADJUSTMENT
Può accadere che le parti inseriscano delle clausole che permettono una ulteriore determinazione del prezzo, le “Closing Adjustment”.
Il prezzo di acquisto pattuito può essere oggetto di verifica ulteriore entro un certo tempo ragionevole alla data del closing.
L’applicazione della clausola è spesso al centro di contenziosi perché può portare a scostamenti di prezzo anche rilevanti.
- ll prezzo è determinato in base agli scostamenti di valore degli elementi economico-finanziari rilevati alla data del closing rispetto al loro valore alla data di due diligence
- Il compratore sarà meglio garantito nella definizione del prezzo dell’azienda
- Il venditore deve curare l’andamento della società tra la fase di signing e quella di closing per massimizzare il suo guadagno
- Il prezzo viene determinato al momento della conclusione del contratto che non potrà, quindi, più essere modificato al momento del closing
- Il compratore avrà una certezza maggiore sin dal signing del prezzo del target
- Il venditore spesso è soggetto a clausole apposite che regolano o vietano azioni che possono compromettere la situazione patrimoniale presente al momento del signing
- Il prezzo viene controllato e eventualmente corretto anche dopo il closing
- Spesso questo meccanismo conduce a contenziosi sul prezzo tra compratore e venditore
- Viene spesso inserita una clausola che prevede la nomina di un soggetto terzo. Il compito è di definire il quid ed il quantum di una eventuale controversia confrontando le analisi contabili ante e post closing