Le parole della slovena Bulc, Commissaria europea per i Trasporti: “L’UE ora disporrà delle regole più avanzate a livello mondiale, aprendo la strada a voli con i droni in maniera sicura ed ecologica, oltre a fornire la necessaria chiarezza per il settore imprenditoriale e per gli innovatori tecnologici che useranno i droni in Europa”
Sempre più spesso capita di vedere un piccolo apparecchio volare sulle nostre teste e catturare la nostra curiosità. Troppo piccolo per essere un velivolo ultraleggero, troppo sofisticato per essere un giocattolo.
È un drone, ovvero un aeromobile radiocomandato con pilota remoto. Ne sentiamo parlare sempre più spesso e ne troviamo di ogni genere nei negozi di tecnologia.
Vengono usati in ogni campo, per gioco o per attività professionali quali riprese video aeree, attività di controllo dei territori, per la ricerca, per il salvataggio di persone dopo calamità naturali.
LA NORMATIVA EUROPEA PRECEDENTE
Ma queste macchine – sempre più sofisticate, un vero e proprio concentrato di tecnica e innovazione – come sono disciplinate? A quale normativa devono essere compliant? Sono soggetti alla marcatura CE?
La confusione nasce dal fatto che il mercato si sia sviluppato molto più velocemente rispetto alla normativa di riferimento e quindi, in assenza di un impianto di norme specifico, essi erano soggetti all’applicazione o della Direttiva Europea Macchine oppure della Direttiva Europea Giocattoli, a seconda se fossero considerati aeromodelli SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) oppure giocattoli.
La Direttiva Macchine (Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 – recepita dal D.Lgs. 17/2010) dispone che l’importazione e/o la commercializzazione negli Stati membri di macchine prive di marcatura CE è vietata e che gli aeromobili, e quindi anche i droni, sono esclusi da tale direttiva solo se adibiti al trasporto, perché rientranti nella disciplina dell’aviazione civile e quindi soggette a norme diverse. Quindi i droni, nelle varie tipologie disponibili ed ove non considerati come aeromodelli giocattolo, fino ad ora erano soggetti alle disposizioni della direttiva macchine (se non adibiti al trasporto).
Quanto, invece, alla Direttiva Giocattoli (Direttiva 2009/48/CE del 18 giugno 2009 – recepita dal D.lgs. 54/2011) rientra nelle disposizioni in esso previste ogni aeromobile senza pilota, progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, ad essere usato a fini di gioco da parte di bambini di età inferiore a 14 anni. I giocattoli, che in quanto tali sono inoffensivi, sono sottoposti a stringenti regole di controllo e certificazione, mentre i droni professionali sfuggono a questa disciplina.
Il quadro normativo era dunque poco chiaro e, sopratutto, viste le specificità dei droni, era forte la necessità di una normativa univoca e specifica che potesse disciplinare sia i profili legati alla commercializzazione, e quindi alla sicurezza dei prodotti, sia i profili della sicurezza dal punto di vista della navigazione, dove i droni non siano più considerati come semplici e generiche “macchine” ma come veri e proprio aeromobili.
IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO
In questo quadro, finalmente, l’11 giugno 2019 la Commissione Europea ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento delegato (EU) 2019/945 (EASA) che stabilisce le regole per l’immissione nel mercato dei SAPR e il relativo Regolamento di esecuzione (EU) 2019/947 che definisce le regole applicabili alle operazioni dei SAPR, ai piloti e agli operatori.
Il commissario per i trasporti Violeta Bulc ha dichiarato: “L’UE ora disporrà delle regole più avanzate a livello mondiale, aprendo la strada a voli con i droni in maniera sicura ed ecologica, oltre a fornire la necessaria chiarezza per il settore imprenditoriale e per gli innovatori tecnologici che useranno i droni in Europa”.
Tali regolamenti sono entrati in vigore il 1° luglio 2019 e diverranno applicabili dal 1° luglio 2020.
LE NUOVE CATEGORIE DI DRONI
Finalmente, dunque, questo nuovo impianto normativo fa chiarezza, introduce diverse “categorie di operazioni” e distingue i droni nelle seguenti tipologire:
- Aeromobili giocattolo: indipendentemente dal peso, sono droni e altri giocattoli volanti destinati all’uso di bambini e ragazzi fino a 14 anni, esclusivamente per gioco. Devono avere il marchio CE che attesti la rispondenza alla normativa europea dei giocattoli e devono riportare sulla confezione l’indicazione dell’età prevista: possono essere 8+, 12+ ma non 14+. Se il drone rientra in questa categoria, non è soggetto al regolamento ENAC.
- Aeromodelli: ovvero droni e altri modelli volanti (aerei, elicotteri eccetera) che non possono fare volo automatico, ovvero – da definizione del Regolamento ENAC – “sistema automatico in grado di svolgere tutta la missione, o parte di esse, in base ad un programma preimpostato dal pilota prima o durante il volo”. Il pilota mantiene comunque il controllo del mezzo e può intervenire in tempo reale per riassumere il controllo. Se il drone rientra in questa categoria è soggetto alle specifiche norme sull’aeromodellismo specificate nella Sezione VIII del Regolamento ENAC.
- SAPR: ovvero droni e altri modelli volanti (aerei, elicotteri eccetera) che possono fare volo automatico. Se il drone rientra in questa categoria è soggetto al tutte le norme del Regolamento ENAC, nessuna esclusa. Anche se esistono facilitazioni per i SAPR sotto i 250 grammi.
E ancora il nuovo Regolamento disciplina la registrazione dell’operatore di droni e l’obbligo di marcatura CE. Viene indicata la piattaforma D-Flight quale unica infrastruttura tecnologica per la fornitura dei servizi relativi alla registrazione, all’identificazione, alla pubblicazione delle informazioni sulle zone geografiche applicabili ai SAPR e per la presentazione della dichiarazione da parte degli operatori.
La normativa europea, dunque, delinea un quadro molto più preciso delle regole che – da qui a qualche anno – saranno definitivamente operative. Ricordiamo infatti che la nuova normativa è già in vigore ma sarà applicabile a partire dal luglio 2020 sino a diventare interamente recepita a luglio 2022.
Periodo, questo, di transizione necessario per dare tempo sia agli utilizzatori di droni sia alle relative autorithy nazionali (che per l’Italia è l’ENAC) di adeguarsi e predisporsi per la piena applicazione. Il periodo transitorio che partirà dal luglio 2020 servirà anche e sopratutto ai costruttori di droni per produrre mezzi volanti a pilotaggio remoto che possano adempiere ai nuovi requisiti normativi.
IL SETTORE CRESCE A DISMISURA
Allo scopo di facilitare la transizione del settore dalla normativa comunitaria a quella nazionale, l’ENAC ha recentemente pubblicato la Terza edizione del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto, in vigore dal 15 dicembre 2019.
Questo rappresenta, appunto, il primo atto italiano per recepire i nuovi Regolamenti europei, un provvedimento per “guidare” gli operatori nel periodo di transizione e, pertanto, di fondamentale importanza per la concreta attuazione delle nuove regole europee. La disciplina transitoria dettata dal Regolamento ENAC si adegua, infatti, a quella prevista nel nuovo regolamento basico (Regolamento UE 1139/2018) e dai regolamenti di attuazione (Regolamento di Esecuzione UE 947/2019 e il Regolamento Delegato UE 945/2019).
Contemporaneamente anche EASA ha pubblicato le proprie linee guida che certamente serviranno ai vari Stati Membri nella fase transitoria. Nel paper intitolato “Explanatory Note to Decision 2019/021/R” viene esplicitato che si tratta di materiale di orientamento rilasciato da EASA allo scopo di supportare l’interpretazione del regolamento (UE) 2018/1139, gli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di esso.
È da apprezzare, quindi, lo sforzo del legislatore, prima europeo e poi nazionale, di voler dare una cornice giuridica più omogenea e completa ad un settore che negli ultimi anni ha visto una crescita a dismisura.
Oggi, in sintesi, tutti gli operatori, professionisti o amatori, per conoscere le regole e le norme per produrre, commercializzare o utilizzare un drone non dovranno più districarsi tra un impianto complesso e poco armonico ma potranno agevolmente consultare solo le seguenti fonti normative:
- Regolamento delegato (EU) 2019/945
- Regolamento di esecuzione (EU) 2019/947
- Terza edizione del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto di ENAC
- Regole e procedure per le operazioni con i mezzi a pilotaggio remoto senza pilota n. 2019/021/r di EASA
I DRONI E L’EMERGENZA COVID-19
Nell’emergenza sanitaria Coronavirus che stiamo vivendo hanno un ruolo fondamentale nel controllo del lockdown. Impiegati dalle Forze dell’Ordine e dalle Polizie Locali per verificare dall’alto il rispetto delle limitazioni imposte dal DPCM e coordinare le pattuglie che operano via terra – previa autorizzazione dell’ENAC all’uso in deroga ai requisiti di registrazione e di identificazione dei droni – nell’ottica di garantire il contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Quasi tutte le Prefetture hanno inviato una circolare ai Comandi di Polizia, informando della possibilità di utilizzo dei droni e raccomandandone l’uso secondo quanto stabilita da ENAC e recepito nei rispettivi Comitati Provinciali per l’Ordine e Sicurezza pubblica.