Il capital gain (in italiano tradotto con guadagno in conto capitale o utile di capitale) è la differenza tra il prezzo di acquisto di una partecipazione societaria e il ricavo derivante dalla sua vendita.
In questo senso il capital gain rappresenta la fonte di ricavo principale di chi investe nel capitale di rischio di un’azienda.
Sono quindi quei proventi che si generano dalla cessione di una attività finanziaria e assimilate e percepiti o realizzati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa. Si tratta di redditi diversi di natura finanziaria.
Si realizza soltanto nel momento della cessione, non basta conseguire l’apprezzamento del titolo o della quota capitale in portafoglio.
Questo perché ciò che produce capital gain è l’azione di cessione in sè. Può essere di varia natura:
- di partecipazioni azionarie;
- di diritti di voto in assemblea societaria;
- dei titoli attraverso i quali le partecipazioni stesse possono essere acquisite (ad esempio: warrant, opzioni, diritti di opzione, obbligazioni convertibili).
Con la stessa logica, non producono utile di capitale invece:
- gli atti di trasferimento a titolo gratuito (come le successioni o le donazioni);
- il concambio di azioni o di quote effettuato in caso di fusioni o scissioni;
- le operazioni di recesso tipico;
- le operazioni di riduzione del capitale esuberante
- le operazioni di liquidazione di un ente soggetto ad IRES dal momento che in tali ultimi casi si ha una riduzione del costo della partecipazione oppure un reddito di capitale.
Esistono tre differenti regimi di tassazione possibili:
- regime dichiarativo: in questo caso il contribuente provvede ad assolvere agli obblighi tributari attraverso la presentazione della dichiarazione.
- regime del risparmio amministrato: questo regime presuppone l’esistenza di un rapporto di custodia o amministrazione con un intermediario residente, che provvede a determinare le plusvalenze e/o le minusvalenze realizzate sugli strumenti finanziari.
- regime del risparmio gestito: questo regime richiede l’esistenza di un incarico di gestione patrimoniale affidato ad un intermediario residente, deputato ad applicare l’imposta sostitutiva sul risultato positivo maturato nel periodo d’imposta.